Il cumulo tra l’azione di nullità in ottemperanza e l’azione di annullamento avverso uno stesso atto amministrativo

24 Mag 2024
24 Maggio 2024

Nel caso di specie, un operatore economico agiva per l’ottemperanza di una sentenza che aveva annullato una prima aggiudicazione, lamentando il carattere violativo o elusivo della seconda aggiudicazione, successivamente adottata dal Ministero; proponeva, tuttavia, anche una domanda di annullamento di quest’ultimo atto, deducendo specifiche censure intese a dimostrane l’illegittimità.

Il TAR Veneto, allineandosi all’Adunanza Plenaria, ha affermato l’ammissibilità del suddetto cumulo di domande.

L’azione di annullamento di un atto amministrativo, emanato in ottemperanza di un precedente annullamento giurisdizionale, può essere promossa in uno con l’azione di ottemperanza innanzi al giudice competente per quest’ultima, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità. Naturalmente questi, in presenza di una tale opzione processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori. Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dalla P.A. costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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