Annullamento a fini risarcitori
Il TAR Veneto ricorda che l’art. 34, co. 3 c.p.a. permette la valutazione della legittimità di un atto anche se il relativo ricorso è venuto meno o, comunque, non è più utile ottenerne l’annullamento. Post di Alessandra Piola – avvocato

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