Condonabilità del cambio di destinazione d’uso
Il TAR Veneto ha affermato che il condono edilizio di un cambio di destinazione d’uso richiede che le opere funzionalmente completate siano idonee e univocamente dirette all’utilizzo diverso rispetto a quello assentito; qualora, invece, dette opere fossero compatibili con l’utilizzo autorizzato, non emergerebbe allo stato alcun abuso da condonare. Post di Alberto Antico – avvocato

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