Pergolato o struttura coperta?
Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di condono ex l. 326/2003, affermando che oggetto dell’istanza era il pergolato e non la sua copertura, per cui l’opera da sanare certamente esisteva alla data fissata dalla legge, posto che non occorrerebbe alcuna copertura per considerare ultimato un pergolato.
Il TAR Veneto ha affermato che, a seguire questa tesi, nella richiesta di condono avrebbe dovuto essere indicata la tipologia 6 (opere non valutabili in termini di superficie o di volume) e non, come invece avvenuto, la tipologia 2: l’intenzione era chiaramente condonare una struttura coperta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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