Il Consiglio di Stato e il vincolo cimiteriale

21 Feb 2024
21 Febbraio 2024

Una recente sentenza del Consiglio di Stato contiene affermazioni rilevanti in materia di vincolo cimiteriale.

In sintesi, il Consiglio di Stato dice quanto segue.

1) Giova ricordare che il cd. vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265) che, all'articolo 338, vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell'impianto cimiteriale. E' stato evidenziato come la apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo, nonchè l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.Per tali ragioni, la giurisprudenza, anche recentemente, ha ribadito che tale vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo - pertanto - di allocare all'interno della fascia di rispetto edifici destinati alla residenza, nè altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. gennaio 2017, n. 205 ).

2) In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667).

3) Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha altresì ritenuto che lo stesso precludesse il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l'amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori da esso tutelati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667: il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri).

4) Sulla stessa linea la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione secondo cui gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri (cfr. Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).                 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 10988 del 2023

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