Breve nota sulla riduzione dei vincoli cimiteriali

20 Feb 2024
20 Febbraio 2024

In data 15 febbraio 2024 Italiaius ha pubblicato una sentenza del TAR Veneto che accenna al tema della riduzione dei vincoli cimiteriali.

Negli anni scorsi avevamo pubblicato alcuni post nei quali ci chiedevamo (esprimendo dubbi, ma senza arrivare a una risposta precisa) se le riduzioni dei vincoli cimiteriali disposte prima della legge 166 del 2002 (che ha ridisciplinato la materia)  fossero sopravvissute a tale legge, oppure se i  vincoli cimiteriali si fossero riespansi fino a 200 metri dopo l'entrata in vigore della legge.

La sentenza non esamina in modo approfondito la questione, ma, più o meno tra le righe, sembrerebbe avere ricostruito il quadro in questo modo (lo desumo per dare un senso logico a quello che la sentenza dice): 1) le riduzioni dei vincoli cimiteriali sembrerebbero essere rimaste efficaci; 2) in ogni l’art. 338, co. 5 r.d. cit., nel testo novellato nel 2002, consente ancora che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica, ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

P.s. Domani pubblicheremo una sentenza del Consiglio di Stato che, in senso difforme, è contraria alla possibilità di ridurre il vincolo per interessi privati. 

1 reply
  1. Anonimo says:

    Si riporta cosa dice il TU PDL 244 della Regione: art. 43- c. 3:

    3. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, l’attuazione delle opere pubbliche o degli interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, da chiunque realizzati, è deliberata dal Consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di decoro e tranquillità dei luoghi.

    Per cui si parla…. o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica….

    Rispondi

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