Gli slides del dott. Travaglini per il seminario “Veneto cantiere veloce”

02 Lug 2021
2 Luglio 2021

Pubblichiamo gli slides* del dott. Travaglini sugli articoli 3, 7 e 11 della legge regionale 19 del 2021, illustrati questa mattina nel seminario "Veneto cantiere veloce", ringraziando sentitamente l'autore

* slide è una parola maschile

Presentazione Veneto cantiere veloce - Italiaius 2.07.2021

6 replies
  1. Anonimo says:

    In riferimento alla nota del 7 luglio, fatta sull audio del 2 luglio, in particolare quanto si parlava della sanabilita ‘ del capannone che aveva un altezza di mt. 0.50 superiore;, per fare capire meglio la portata di ciò, cerco di spiegare meglio: quel capannone è di mq 1.500 circa, quindi di 750 mc in più, rispetto al licenziato, e applicando come detto nella nota del 7 luglio, la LR n. 14/2019 lart 7 comma 7, potrei arrivare a 1500 mc di volume ulteriore da potere utilizzare per fare una palazzina, visto che siamo in zona C1 con indice dello 0, 60, quindi mi conviene sfruttare la cubatura esistente per fare l intervento. ANCE vuole davvero questo???

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  2. Anonimo says:

    Risposta al dott. Travaglini:

    partendo dal presupposto che anche dopo il 77’ non venivano sempre presentate le varianti finali, e le posso citare decine di casi, tra cui uno è questo qui:

    Opere su edificio ad uso residenziale, in difformità dalla C.E. del 1985, prima del rilascio dell’abitabilità:
    – realizzazione di ripostiglio al piano interrato, accessibile attraverso una scala esterna posizionata ad ovest;
    – realizzazione di vano tecnico a piano terra, fronte ovest;
    – modifiche prospettiche consistenti nella traslazione e diversa dimensione di fori finestra e portafinestra sul
    lato Sud, Est ed Ovest sia a piano terra sia a piano primo;
    – apertura di foro finestra a piano terra e a piano primo sul fronte est;
    – modifica della scala esterna di accesso al piano primo;
    – modifica lunghezza delle terrazze a piano primo, lato Sud ed Ovest, al fine di rendere uniformi i prospetti;
    – modifica di alcuni spazi interni al piano primo consistente nella traslazione di pareti divisorie e porte di
    accesso ai vari locali;
    – diversa rappresentazione delle falde di copertura con disallineamento delle stesse rispetto al solaio che
    delimita l’ultimo piano del fabbricato.

    La domanda è : come mai non è stata presentata la variante, non penso, visto l’entità delle difformità, che il proprietario potesse non sapere; Per cui la retorica di dire che prima del 77’ non potevano essere presentate le varianti finali e prendere questo fatto come pretesto per legittimare opere difformi, è un falso storico quanto meno discutibile.

    Nella ipotesi che questo fabbricato era stato costruito ante 77’ e non comporti variante essenziali e in presenza di una abitabilità, oggi poteva ritenersi legittimato, in base all’art. 7 comma 1????

    Oggi quel fabbricato per essere sanato, ha bisogno della doppia conformità, cosa che non avviene con l’art. 7-

    Quanto la norma dice che non deve esserci variante essenziale, dice una cosa se vogliamo logica, perché in presenza di variazioni essenziali il fabbricato non potrebbe essere sanato, visto che doveva essere presentato un progetto ex novo e la sua conformità valutata con le norme vigenti in quel momento- quindi la norma art. 7, potrebbe passare il vaglio che quei fabbricati, non possono incorrere in tale ultimo caso, altrimenti sarebbe l’intero fabbricato abusivo- ma la domanda è: temporalmente quando va valutata la non variazione essenziale ???

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Rispondo al dott. Travaglini sul fatto che in epoca fino al 77’ non era prevista la variante finale:

    Anche oggi sulla CILA e sulla Scia non è prevista la variante finale, quindi cosa si fa: in corso d’opera se si vogliono fare opere diverse si presentano nuove CILA o SCIA, in alternativa la Cila finale o scia art. 37 comma 5 , in corro di esecuzione oppure finale, e si pagano le sanzioni-
    detto questo, anche all’epoca si poteva fare questo ragionamento ??? si poteva presentare una pratica per dire vedete che ho fatto queste opere diverse??? se è SI, vuol dire che veniva anche valutata la conformità edilizia-urbanistica- (che non era quella della variazione non essenziale immagino), poteva anche essere un contrasto all’allora regolamento edilizio; oggi invece con l’art. 7 si dice che si possono regolarizzare di fatto le opere che non comportano una variazione non essenziale, ma con riferimento alla norma di oggi, (combinato disposto art. 32 dpr 380/2001 e art. 92 della LR 61/85) ma all’epoca quelle opere se richieste erano conformi agli strumenti??? perché vede così si crea un fatto, che si da per scontato che non trattandosi di variazioni non essenziali, sono opere legittimate-
    Per sanare un capannone art. 36, doppia conformità, si deve andare a vedere cosa diceva all’epoca la norma, il regolamento, e poi oggi cosa dice la norma, il regolamento, quindi questi passaggi vengono saltati –

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  4. Anonimo says:

    rif.: art. 7 comma 2 -Se i Comuni, anche in attuazione di piani, regolamenti o provvedimenti di carattere generale comunque denominati, avevano fatto presentare il condono edilizio nell’ 85- perchè appunto c era un norma, come si fa ora a dire che non serviva i titolo??? Rimane sempre penalizzato il cittadino che ha rispettato la legge-

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Lei che ha spiegato l art 7, mi dice come si fa a stabilire se quelle opere diverse sono state fatte fino al 77′ o sono state fatte dopo??? Sempre ammesso che sia legittimo dire questo fino al 77′

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  6. Anonimo says:

    Intanto si è capito che l art 7 l ha voluto ANCE visto gli slaid cosi dettagliate sul punto, e non riscontrabile nella relazione che accompagna la Legge, complimenti…della competenza

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