Slides e registrazione del seminario del 30 marzo 2023 sulla ristrutturazione edilizia

31 Mar 2023
31 Marzo 2023

Pubblichiamo gli slides e la registrazione audio del seminario  del 30 marzo 2023 sulla ristrutturazione edilizia, organizzato dal Comune di Spinea e da Italiaius.

A causa di un problema tecnico, la registrazione è divisa in due files con la mancanza di alcuni minuti dell'intervento dell'avvocato Bigolaro.

Avvocato Bigolaro Slides Ristrutturazione edilizia 

Avvocato Chinello_Slide_Webinar ristrutturazione

Spinea & Italiaius Slides Avvocato Veronese

Avvocati Meneguzzo e Acquasaliente Slides Contributo di costruzione su ristrutturazione 

https://www.dropbox.com/s/nss84mcst6k9p5p/audio_seminario_ristrutturazione_prima_parte.m4a?dl=0

https://www.dropbox.com/s/iiqurr1yzmj3t00/audio_seminario_ristrutturazione_seconda_parte.m4a?dl=0

2 replies
  1. Marco says:

    Buongiorno,
    purtroppo mi sono perso la risposta al seguente caso pratico:

    Demolisco e ricostruisco una casa su un lotto isolato per ricostruire sempre una abitazione, magari ampliandola, come conteggio il contributo?
    Sicuramente la parte di nuova costruzione è soggetta a contributo, a meno che non rientri nell’ampliamento del 20% dell’unifamiliare (art. 17 c. 3 lett. b) d.P.R. 380/2001), ma come conteggio la parte oggetto di demolizione e ricostruzione/ristrutturazione?
    È significativo sapere se la costruzione originaria sia stata realizzata prima o dopo il 1977 ovvero se, a suo tempo, ha pagato il contributo di costruzione?

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,
      se la demolizione e ricostruzione è inquadrabile nel genus della ristrutturazione edilizia e si tratta di un edificio unifamiliare, l’intervento dovrebbe essere esente ai sensi dell’art. 17, c. 3, lett. b) del T.U. edilizia.
      Pertanto, diventa superfluo la circostanza che l’intervento, ab origine, abbia corrisposto o meno il contributo di costruzione.
      In ogni caso, nonostante la giurisprudenza non sia unanime sul punto, la realizzazione dell’intervento ante (o post) l. n. 10/1977 non è dirimente, dato che trova applicazione la vigente normativa statale e regionale sulla debenza (o meno) del contributo, a prescindere dal fatto che fosse stato corrisposto (o meno) in passato.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi

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