Delibera di conferimento dell’incarico da parte della P.A. al professionista
La Corte di cassazione ha affermato che, per rispettare la normativa sugli impegni di spesa di cui all’art. 191 TUEL, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente.
Nel caso di specie, è stato negato l’ulteriore compenso richiesto da un architetto, a titolo di ristoro per la modifica del progetto originario oggetto dell’incarico: anche se l’impegno di spesa disposto dalla P.A. avrebbe coperto il compenso aggiuntivo, la delibera d’incarico aveva recepito le voci indicate dal professionista, nelle quali le spese tecniche comprendevano indistintamente anche gli onorari professionali.
A parere della Corte, pur in presenza di un impegno di spesa, gli esborsi della P.A. devono essere anticipatamente stabiliti e quantificati.
Questi principi hanno delle indubbie ricadute sulla tecnica di redazione dei preventivi da parte dei professionisti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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