Chi non presenta una domanda di partecipazione a una gara non può impugnarne il bando

06 Dic 2012
6 Dicembre 2012

Nel caso esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1510 del 2012 la ricorrente non aveva presentato una offerta (in una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento in concessione del servizio per la realizzazione di un piano di aggiornamento e mantenimento della segnaletica di indicazione di attività produttive, di direzione, dei segnali a carattere turistico e di territorio e dell'arredo urbano) e i motivi di impugnazione riguardavano essenzialmente la tipologia e le modalità stesse di svolgimento della gara. In altri termini il ricorso mirava all'integrale demolizione del bando di gara.

E dunque si poneva il problema dell'inammissibilità del il ricorso per carenza di interesse ad agire, in linea con l’orientamento giurisprudenziale, confluito nella nota Sentenza n. 109/2009 della V° sezione del Consiglio di Stato, in forza della quale: “l’impugnazione immediata delle clausole del bando è ammissibile solo in presenza di due condizioni concorrenti:

- l’impresa interessata ha presentato rituale domanda di partecipazione alla gara;

- le clausole contestate definiscono in modo puntuale i requisiti soggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti”.

In effetti il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso: "Considerato che, dalla documentazione posta agli atti di causa, non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura de qua e che, pertanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per mancata presentazione da parte dell’impresa ricorrente della rituale istanza di partecipazione alla procedura selettiva oggetto del contendere".

D.M.

Sentenza TAR Veneto 1510 del 2012

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