I comuni non possono pianificare le sole gioco e scommesse ex art. 110 TULPS se non nell’ambito della pianificazione nazionale

23 Apr 2013
23 Aprile 2013

Con le sentenze n. 577 e n. 578 del 16 aprile 2013, la Terza sezione del TAR per il Veneto ha annullato il Regolamento comunale di Vicenza per l’apertura di sale giochi, approvato con delibera del consiglio comunale n. 62/86323 del 19 Dicembre 2011, e l’art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. di Vicenza, introdotto dalla variante alle N.T.A. di P.R.G., adottata con delibera del Consiglio comunale di Vicenza n. 5 in data 16 Febbraio 2012 ed approvata con delibera del Consiglio comunale di Vicenza n. 37 del 3 Luglio 2012.

L’art. 7 del sopra richiamato regolamento comunale prevede, in particolare, che le strutture in cui viene esercitata l’attività di scommessa rispettino le seguenti distanze:

- 500 metri da istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme;

- 300 metri dal perimetro iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO relativo al centro storico di Vicenza con relativa Buffer zone c delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda – Trissino – villa Gazzotti Grimani detta villa Marcello o Bertesina) in considerazione dei primari obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e dell’impatto dell’attività di sala gioco su un contesto urbano caratterizzato da elevata fragilità;

- metri 100 dalle intersezioni stradali, riducibile a metri 50 se trattasi di intersezione tra strade locali in base alla classificazione viaria ai fini della salvaguardia dei livelli di servizio delle intersezioni.

L’art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Vicenza recepisce, per quanto attiene alla realizzazione, trasformazione ed utilizzo di locali da destinare alla pratica del gioco, le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l’apertura di sale giochi sopra richiamato.

Secondo i Giudici del TAR, tali norme comunali vanno annullate per il fatto che esse, mirando a combattere la ludopatia, invadono la competenza legislativa statale in materia di tutela della salute e dell’ordine pubblico.

Tale competenza è stata esercitata dallo Stato con l’art. 1, comma settantesimo, della legge n° 20 del 2010 e con l’art. 7, decimo comma, del D. L. n° 158 del 2012, convertito nella legge n° 214 del 2012, dai quali si ricava “il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate, che sono le medesime nell’intero territorio nazionale.

IL TAR esclude che la norma regolamentare e quella pianificatoria impugnate costituiscano esercizio dei poteri spettanti ai comuni ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per i seguenti due motivi:

- lo stesso art. 13 esclude da tali funzioni le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e, nel caso di specie, esistono le richiamate le disposizioni di legge che attribuiscono all’amministrazione nazionale le competenze in materia e non ai comuni;

- la potestà amministrativa, per essere esercitata, necessita di una specifica attribuzione legislativa ai sensi degli artt. 2, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione. Tale specifica attribuzione legislativa difetta.

Il TAR precisa, inoltre, quali sono gli ambiti di intervento dei Comuni in materia:

-          i comuni possono intervenire nell’ambito della sopra richiamata pianificazione in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 7 del D. L. n° 158 del 2012;

-          i sindaci, in caso di situazioni di effettiva emergenza, possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

A sostegno della competenza statale in materia, il TAR cita anche l’art. 88 del T.U.L.P.S., il quale  non prevede che il questore, nel rilasciare la licenza per l’esercizio dell’attività di scommessa, sia tenuto ad applicare prescrizioni stabilite dai comuni.

avv. Marta Bassanese

TAR Veneto n. 577 del 2013

TAR Veneto n. 578 del 2013

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