Una strada vicinale inserita nei pubblici elenchi ma non individuabile nella realtà esiste ancora?
Il Consiglio di Stato ha pronunciato una interessante sentenza in materia di strade vicinali, la n. 1940 del 9.3.2013.
Alcuni cittadini avevano sottoscritto una petizione, chiedendo al Comune la riapertura di quattro strade vicinali di uso pubblico risalenti ai primi del ‘900, insistenti sui fondi degli appellanti.
Il Comune, sul presupposto che le strade vicinali esistessero da tempo immemorabile e fossero ancora percorribili da parte del pubblico e segnatamente da una serie di residenti nell’agro adiacente, accoglieva la richiesta ed emetteva un’ordinanza sindacale di rimozione delle recinzioni dei predetti fondi e di riapertura al pubblico transito delle strade vicinali, con ripristino della larghezza originaria.
Il Giudice di primo grado, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio che evidenziava la pressoché totale scomparsa degli antichi percorsi viari (la sentenza parla di “superamento dell’antica situazione viaria”), ad eccezione di uno, ha deciso tuttavia di disattendere le risultanze della perizia, respingendo il ricorso e confermando la legittimità dell’ordinanza.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto la parziale fondatezza dei motivi di appello, sulla base della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di primo grado e in ragione del principio, pacifico in giurisprudenza, che l’inserimento di strade nei pubblici elenchi non può costituire un diritto della collettività al loro utilizzo ove le strade non siano più realmente individuabili nella loro consistenza.
In particolare il Giudice d’appello ha statuito che l’ordinanza fosse illegittima in relazione alla riapertura di tre delle quattro strade vicinali in argomento: la citata perizia, infatti, aveva concluso che, per riaprirle, si sarebbero dovute sostenere difficili e costose opere di bonifica del tracciato ed opere infrastrutturali e che, comunque, esse non sarebbero state percorribili da automezzi ed ancor più non vi sarebbe una reale utilità pubblica.
L’ordinanza è stata invece confermata per quanto concerne la quarta strada vicinale di cui era stata ordinata l’apertura, in considerazione del fatto che “ … è sì caratterizzata da inerbimento e numerosi arbusti, ma potrebbe essere facilmente aperta tramite la bonifica del terreno e costituire un tragitto di scorciatoia anche per gli automezzi.”
Insomma, considerato che anche per le altre tre strade il tecnico aveva rilevato le stese difficoltà di ripristinare l’antico percorso viario (per inerbimento, necessità di opere di bonifica ed infrastrutturali), parrebbe che a connotare la pubblica utilità sarebbe soltanto la possibilità di percorrimento con gli automezzi, che potrebbero così giovarsi di un percorso di “scorciatoia”.
avv. Marta Bassanese
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