La circolazione dei veicoli è una competenza dirigenziale e non sindacale

25 Mar 2014
25 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 marzo 2014 n. 352, conferma quanto commentato nel post del 22.04.2013, ovvero che spetta al Dirigente e non al Sindaco l’adozione dei provvedimenti in materia di circolazione dei veicoli: “In tema di disciplina della circolazione nei centri abitati rientrano nelle competenze della dirigenza comunale, ai sensi dell’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (che, appunto, attribuisce “ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”), i provvedimenti che, adottati in esecuzione degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, siano diretti a regolamentare le aree destinate al parcheggio a pagamento, a nulla rilevando che l’art. 7 del codice della strada attribuisca la predetta materia al Sindaco e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente indicati nell'art. 107, III comma del del DLgs n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione: la competenza già del Sindaco in tema di disciplina della circolazione deve, quindi, ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria (cfr. TAR Veneto, I, 3.4.2013 n. 494; ord. 20.12.2013 n. 683; Cass. civ., II, 9.6.2010 n. 13885)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 352 del 2014

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