Le gravi inadempienze della ditta partecipante

23 Apr 2013
23 Aprile 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza n. 565 del 15 aprile 2013, chiarisce la portata dell’art. 38, lett. f), D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (...) f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”, affermando che: “in tema di procedure di evidenza pubblica la regola contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. 163/06, in quanto significativa dell’esigenza di un rapporto di fiducia tra la parte pubblica che indice la gara e quella privata affidataria dello specifico servizio, nell’ambito di ogni singolo e concreto appalto, non ha introdotto nell’ordinamento una sorta di generale incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, ma vale unicamente se il grave errore o la negligenza siano stati commessi nei rapporti intercorsi con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

 Ne consegue che l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti a causa di grave negligenza o mala fede commessa nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata, in termini di automaticità, soltanto quando il comportamento negligente sia stato posto in essere, ma non è il caso di specie, in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la medesima stazione appaltante che ha indetto la gara (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 08.03.2012, n. 331)”.

 Inoltre, fermo restando che l’art. 8, c. 2, lett. p), D.P.R. 207/2010 stabilisce che: “Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati: (...) p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)”, il Collegio ritiene che: “solo con l’annotazione nel Casellario informatico – consequenziale alla definizione del giudizio con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici valuta, in contraddittorio con la ditta, la rilevanza dell’inadempimento segnalato dalla stazione appaltante - si determina la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare (cfr., Cons. St., sez. V, 25.01.2011, n. 517)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 565 del 2013

 

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