I gazebo non precari incrementano il carico urbanistico

18 Dic 2012
18 Dicembre 2012

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 12 dicembre 2012 n. 6382, si occupa della precarietà e dell’amovibilità dei gazebo chiarendo che, laddove gli stessi siano “funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822)”.

I Giudici di Palazzo Spada confermano l’appellata sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 29.02.2012, n. 264, la quale si era espressa conformemente: “Il Collegio osserva, inoltre, che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d’appello, i gazebo che non abbiano carattere di assoluta precarietà ma che siano funzionali a soddisfare esigenze di carattere permanente devono essere apprezzati quale manufatti che determinano una trasformazione del territorio ed un’alterazione dello stato dei luoghi, dando luogo, peraltro, ad un incremento del carico urbanistico (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7822; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 06 maggio 2005, n. 172)”.

Il Consiglio di Stato, inoltre, chiarisce che “nemmeno avrebbe potuto ipotizzarsi un caso di manutenzione ordinaria o straordinaria, in presenza di una radicale e complessiva modificazione strutturale del manufatto, volumetricamente significativa e paesisticamente rilevante” confermando quanto già disposto dal T.A.R. Veneto laddove prevedeva che: “dalle considerazione sopra svolte in ordine alla valutazione ed alla qualificazione dell’opera,” - consistente nella sostituzione dell’intera struttura portante del gazebo con grandi travi in legno fisse, nonché con la ripavimentazione e la dotazione di un impianto elettrico, di climatizzazione e sonoro - “emerge, infatti, che l’intervento ha determinato una sostanziale e radicale modificazione strutturale del manufatto, rilevante sotto il profilo volumetrico ed incidente sul contesto circostante tutelato”, ragion per cui “né è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che l’intervento in esame sia da qualificare in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS, sez. VI, n. 6382 del 2012

TAR Veneto, sez. II, n. 264 del 2012

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