Il diritto di rivalsa dello Stato per le violazioni della CEDU commesse dagli enti locali: chi risponde? Spetta al G.O. la giurisdizione

21 Dic 2012
21 Dicembre 2012

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.9.2011 è stato ordinato al Comune di Spinea di versare, in favore dello Stato italiano, la somma di € 3.001.836,00 in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16 bis, comma 9, della L. n. 11/2005, a titolo di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali responsabili di violazioni delle disposizioni della CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo).

Infatti con una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta definitiva il 24 ottobre 2007, lo Stato Italiano è stato condannato a pagare agli interessati la somma di € 3.001.836,00 a titolo di equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, protocollo addizionale 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, la controversia atteneva alla procedura espropriativa per pubblica utilità posta in essere dal Comune di Spinea e riguardante alcuni terreni di proprietà degli interessati, che erano stati destinati ad edilizia economica e popolare nell’ambito di un P.E.E.P. Le trattative per la definizione dell’indennità di esproprio erano iniziate già nel 1981 senza portare ad acun esito definitivo, mentre la controversia giudiziaria aveva avuto inizio nel 1991, dinanzi al Tribunale civile di Venezia. Infine, nel 1998 gli interessati si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale si era pronunciata con le suddette sentenze.

Il Comune contesta che lo Stato abbia il diritto di rivalsa, perchè il Comune si è limitato ad applicare le leggi dello Stato e, quindi, unico responsabile della condanna inflitta dalla Corte europea sarebbe lo stato stesso e non il Comune.

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 12 dicembre 2012 n. 1546, dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali responsabili di violazioni delle disposizioni della CEDU, in base alla l. 4.02.2005 n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, il cui art. 16 bis recita: “1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

  • a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
  • b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
  • c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

dott. Matteo Acquasliente

sentenza TAR Veneto 1546 del 2012

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