Il mutamento della destinazione d’uso in zona agricola (in Puglia il TAR è più buono?)

29 Apr 2013
29 Aprile 2013

Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, nella sentenza del 16 aprile 2013 n. 573, dichiara illegittimo il diniego di mutamento della destinazione d’uso - da attività industriale ad attività commerciale - di un immobile sito in zona agricola e motivato in questi termini: “il cambio di destinazione d’uso richiesto non risulta compatibile con la destinazione urbanistica della zona e l’attività richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG”.

Chiarito che: “per condivisa giurisprudenza amministrativa, “la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone, in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva, in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo solo di evitare insediamenti residenziali; pertanto, non costituisce ostacolo all'installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate” (C.d.S, V, 15.6.2001, n. 3178. In termini confermativi, TAR Lazio, Latina, I, 19.4.2012, n. 329)”, il Collegio osserva che: “nella specie, il Comune di Canosa di Puglia ha motivato il proprio diniego facendo esclusivo riferimento alla destinazione agricola dell’area in esame, rientrante all’interno del Parco Territoriale Regio Tratturo Appia Traiana. Senonché, alla luce delle considerazioni sopra esposte, tale destinazione non costituisce, di per sé, causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione, ben potendo in astratto assentirsi strutture non incompatibili con la destinazione agricola dell’area, specie se, come nel caso in esame, i progettati lavori presentano carattere minimale, sostanziandosi in opere edili interne ad un manufatto già esistente.

 Per tali ragioni, l’amministrazione non poteva fondare il proprio diniego sul mero fatto della peculiare destinazione urbanistica dell’area, avendo invece dovuto congruamente motivare in ordine all’incompatibilità del progetto con le peculiari caratteristiche della zona considerata. In tal senso l’amministrazione non si è determinata, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto sibillina, che “…l’attività richiesta non è prevista dalle specifiche NTA del PRG”, e omettendo del tutto di specificare le disposizioni di piano asseritamente in contrasto con il tipo di intervento richiesto”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Puglia, Bari n. 573 del 2013


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