Il principio di alternatività è reciproco e trova applicazione tutte le volte in cui fra gli atti impugnati con i diversi rimedi vi sia un nesso di stretta consequenzialità

12 Feb 2013
12 Febbraio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 56 del 2013 fa il punto su alcune rilevanti questioni in materia di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale.

Scrive il TAR: "il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorsogiurisdizionale, come eccepito dalla difesa comunale. L'operatività del detto principio, previsto dall'art. 8, comma 2, del d. P. R. n. 1199/1971: "Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato" (ma il principio ricomprende anche la regola reciproca: effetto preclusivo della pendenza del ricorso straordinario  sulla proposizione del ricorso giurisdizionale), testualmente riferito al caso di ricorsi proposti, nelle diverse sedi giurisdizionale e straordinaria, avverso gli stessi atti, è stata progressivamente estesa, in via d'interpretazione giurisprudenziale, all'ipotesi dell'impugnativa di atti distinti, purché legati tra loro da un nesso di presupposizione (cfr., T.A.R. Veneto n. 2376/2010). In particolare, è stato affermato che: "La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 d. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199, pur non essendo suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative in relazione alla "ratio" della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui come nella fattispecie l'atto presupposto sia stato precedentemente impugnato in sede straordinaria" (cfr. Cons. Stato, IV, 21.4.2005, n. 1852). Nella motivazione della suddetta sentenza si osserva, inoltre, che: "La correttezza di un simile orientamento appare altresì suffragata dalle sopravvenute disposizioni della legge 21 luglio 2000, n. 205, che all'art. 1, nel modificare l'art. 21 della citata legge n. 1034 del 1971, pongono in rapporto di stretta correlazione tutti i provvedimenti successivi che risultino connessi a quello originariamente impugnato, stabilendo che i predetti atti ulteriori sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, al fine evidente di favorire la trattazione congiunta di tutte le questioni afferenti ad un medesimo oggetto". In altri termini, il principio dell’alternatività trova applicazione anche nelle ipotesi in cui gli atti impugnati in sede giurisdizionale siano distinti da quelli impugnati in sede straordinaria, ma riguardino la medesima situazione sostanziale, dovendo tale principio di alternatività essere inteso in senso sostanziale, nel senso cioè di privilegiare le esigenze di economia dei giudizi e di escludere che possano intervenire più pronunce in presenza di provvedimenti che costituiscano manifestazione di una potestà sostanzialmente unitaria. Pertanto, deve ritenersi che la regola dell’alternatività trovi applicazione tutte le volte in cui fra gli atti impugnati con i diversi rimedi vi sia un nesso di stretta consequenzialità, come è nel caso di specie, dove la nota dirigenziale impugnata con il presente ricorso si pone, se non come mera conferma del contenuto e degli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso straordinario, comunque, come momento esecutivo di quest’ultima. E peraltro, poiché tale regola mira non solo ad evitare il conflitto di giudizi, ma anche a garantire l’economia processuale, la stessa deve trovare applicazione non solo laddove avverso l’atto conseguente vengano dedotti esclusivamente vizi derivati, ma anche quando, come nel caso di specie, vengano dedotte anche censure autonome, cioè distinte dall’invalidità derivata. Dovendosi ritenere in contrasto con la regola stessa che due distinti organi si occupino di una controversia che, grazie ai motivi aggiunti, può agevolmente concentrarsi innanzi ad uno solo di essi. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile".

sentenza Tar Veneto 56 del 2013

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