Anche i volumi tecnici devono rispettare le distanze dai confini e dalle costruzioni
Scrive il TAR Veneto nella sentenza n. 57 del 2013: "ritenuto, concordemente con la giurisprudenza citata dalla difesa resistente, che anche per i volumi tecnici debbano essere rispettate le distanze da confini e costruzioni, attese le finalità sottese a tale osservanza, imposta dal codice civile ed eventualmente in termini più rigorosi dai regolamenti comunali".
In applicazione di tale affermazione è stato ritenuto legittimo il diniego di sanatoria ex art. 36 del DPR 380 del 2001, per mancanza della doppia conformità (tra l'altro per il mancato rispetto delle distanze daik confini), per quanto riguarda le seguenti opere:
- ampliamento senza titolo del complesso artigianale consistente nella costruzione di un locale nel quale sono stati alloggiati i quadri elettrici;
- costruzione di una cabina elettrica con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio (in quanto realizzata a circa 34 mt. di distanza dal luogo autorizzato).
D.M.
sentenza TAR Veneto 57 del 2013
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