Il segretario comunale responsabile anticorruzione è incompatibile con la carica di responsabile disciplinare

05 Giu 2013
5 Giugno 2013

La legge anticorruzione (n. 190 del 6 novembre 2012, in G. U. 13 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012) entra nel nostro ordinamento con l’obiettivo di la prevenire e la reprimere il fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali. La relazione illustrativa precisa come la corruzione porti danni alla credibilità che si traducono in danni di ordine economico, dal momento che disincentiva gli investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico.

Tale norma prevede un sistema nazionale anticorruzione strutturato con al vertice l'Autorità nazionale anticorruzione e formato, poi, da una serie di organi fra loro coordinati, con vari compiti e responsabilità in grado di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Un ruolo centrale è affidato dalla legge al Dipartimento della funzione pubblica, mentre, nelle pubbliche amministrazioni statali dovrà essere individuato, di norma tra i 2 dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7).

Riguardo ai compiti che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione si impongono da subito almeno un paio di considerazioni. Su  proposta del  responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Ente Locale “adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione  del  piano  non  può essere affidata a soggetti estranei  all'amministrazione. Il  responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono  elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”.

Al comma 10 dello stesso articolo 1 si legge: “Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero  quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi

reati di corruzione; c) ad individuare il  personale  da  inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”.

Alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) viene posto un primo quesito sul ruolo del segretario comunale:

“a) essendovi un unico Segretario comunale per più Comuni di ridotte dimensioni, questi debba svolgere l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione in tutti i suddetti Comuni;

b) il suddetto incarico possa essere svolto, solo per alcuni dei Comuni, da un altro funzionario, non essendovi dirigenti di ruolo di prima fascia, ma titolari di posizioni organizzativa, categoria D, equiparati ai dirigenti dell’art. 109 TUEL;

c) soltanto tale incarico possa essere ricoperto da un soggetto esterno all’ente”.

Risposta:

“La Commissione ha espresso l’avviso che:

a) atteso che la funzione di Segretario generale può essere svolta in più comuni di ridotte dimensioni, allo stesso modo il medesimo Segretario può rivestire anche l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione negli stessi comuni;

b) laddove ricorrano effettivamente valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere conferito ad altro funzionario. Al riguardo, si deve considerare ha considerato, infatti, che l’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile per la prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, quest’ultimo è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione; allo stesso fine, si deve tener conto che nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 si sottolinea come la legge non contenga una regola rigida, ma un criterio di preferenza;

c) che l’incarico di responsabile della prevenzione per la corruzione non può essere conferito ad un soggetto esterno all’ente.”

Un secondo quesito, posto sempre nel marzo 2013, recitava:  “se il Segretario comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e, al tempo stesso, responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versi in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità.”

Risposta:

“La Commissione ha espresso l’avviso che, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi.”

dott.sa Giada Scuccato

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC