Le imprese non possono presentare varianti progettuali diverse da quelle previste dalla lex specialis
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 28 maggio 2013 n. 777, dichiara che l’impresa deve essere esclusa dalla gara laddove presenti delle varianti progettuali non contemplate dalla lex specialis: “Ad avviso del Collegio siffatta previsione, ancorché non sia stata espressamente presidiata dalla sanzione dell’esclusione dalla gara, deve comunque essere intesa, sul piano logico-formale, nel senso che la proposizione di varianti non tassativamente contemplate nell’elenco predisposto dalla stazione appaltante debba necessariamente comportare l’esclusione dalla competizione del concorrente che non si sia uniformata alle prescrizioni contenute nel bando.
Sarebbe, infatti, inutiliter data l’espressa elencazione nel disciplinare di gara delle varianti proponibili, se in caso di presentazione di varianti diverse da quelle contemplate nella lex specialis la commissione non escludesse l’impresa che le abbia proposte, e ciò per la decisiva considerazione che è stata la stessa stazione appaltante ad autovincolarsi valutando ex ante che l’opera sia realizzata con le precise caratteristiche definite in sede di progettazione esecutiva (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 settembre 2008, n. 2090).
Ed invero, ammettere che la commissione possa derogare ex post a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara, equivarrebbe a consentire un’inammissibile violazione del principio dell’affidamento e della par condicio, avuto riguardo ai concorrenti che invece si sono attenuti alle prescrizioni del bando formulando un’offerta conforme alle previsioni del progetto esecutivo (ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2553)”.
Di conseguenza: “Alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali tale soluzione progettuale avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione dalla gara dell’offerta vincitrice in considerazione del fatto che, oltre a determinare una diversa e inammissibile configurazione dei ponti facenti parte dell’opera viaria in questione, ha consentito una cospicua riduzione delle quantità di acciaio (circa 200.000,00 Kg) previste dal progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante permettendo così alla società controinteressata di giovarsi di una artificiosa riduzione dei costi, e di alterare l’esito della procedura in violazione del richiamato principio di par condicio dei partecipanti alla selezione (cfr. Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Cons. St., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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