DIA e tutela del terzo

20 Nov 2014
20 Novembre 2014

Il T.A.R. Brescia di occupa della D.I.A. giungendo a ritenere che, nonostante si un atto privato, la tutale del terzo leso da questo atto è equiparabile alla tutale del terzo leso da un provvedimento amministrativo.

Nella sentenza n. 1216/2014 si legge: “16. Per quanto riguarda poi il rito, il Comune e le controinteressate sostengono che la DIA, in quanto atto privato non equiparabile a un provvedimento di assenso tacito, dovrebbe essere contestata, una volta scaduto il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte degli uffici comunali, mediante l’azione contro il silenzio, essendo preclusa l’azione di annullamento (v. art. 19 comma 6-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 6 comma 1-c del DL 13 agosto 2011 n. 138). In proposito si osserva però che, anche considerando applicabile retroattivamente tale disposizione in quanto norma procedimentale, il risultato della nuova disciplina non è comunque l’inammissibilità del ricorso impugnatorio” (...) “la tutela del terzo nei confronti della DIA è solo formalmente diversa dalla tutela assicurata nei confronti di un provvedimento. In un caso (DIA) la domanda viene qualificata dal ricorrente (o dal giudice ex art. 32 comma 2 cpa) come azione di accertamento dei presupposti per l’inibizione dell’attività edificatoria (ovvero come accertamento della legittimità dell’edificazione), nell’altro (provvedimento) si tratta di una normale azione di annullamento. La misura della tutela è però identica, in quanto l’analisi delle ragioni delle parti è condotta con i medesimi strumenti e con il medesimo approfondimento. Alla base di entrambe le azioni si colloca l’esigenza, recepita dall’ordinamento, di assicurare una piena protezione all'interesse legittimo inteso come posizione sostanziale, il che conduce a dare minore rilievo alla struttura del ricorso (e in particolare all’impostazione impugnatoria) e a focalizzare invece il giudizio sull’accertamento delle posizioni giuridiche sottostanti (v. CS Ap 23 marzo 2011 n. 3, punto 3.1; CS Ap 29 luglio 2011 n. 15, punto 6.5.1).

9. Per superare l’eccezione è quindi sufficiente riqualificare la domanda in conformità all’art. 19 comma 6-ter della legge 241/1990”.

Ma siamo  sicuri che in concreto sia proprio così?

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Brescia 1216 del 2014

 

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