In materia di riscossione di contributi di urbanizzazione c’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o quella del giudice ordinario a seconda delle questioni sollevate

12 Giu 2013
12 Giugno 2013

Con la sentenza n. 620 del 2013 il TAR Veneto ha deciso un ricorso col quale la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessadalla Cariverona Banca spa, concessionaria della riscossione dei tributi per un comune, in relazione a un contributo di costruzione in entrambe le sue componenti (commisurate agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione). Secondo il ricorrente, nessun contributo è  dovuto trattandosi di intervento qualificabile come opera pubblica di interesse generale, esente dal contributo ex art. 9, comma 1, lett. f, L. 77/10.

Nel ricorso il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del procedimento di riscossione seguito che, anziché avvenire attraverso le procedure di formazione del ruolo previste dall’art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al regio decreto n. 639/1910, fondata sull’ingiunzione del sindaco. Con il secondo motivo di ricorso ha invece eccepito la nullità della notifica della cartella esattoriale, per assenza di elementi d’identificazione del debitore e dell’ufficiale esattore e per mancata indicazione della modalità di notifica.

Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR, il quale ha così deciso: "Pregiudizialmente, deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Infatti, nel caso in esame non viene contestata la debenza o la quantificazione del contributo di costruzione - questione che forma oggetto di separato giudizio e che, investendo il momento autoritativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. f, del c.p.a. - bensì la legittimità del procedimento di riscossione seguito e la validità formale del titolo esecutivo e della sua notifica. Pertanto, tali questioni, investendo il momento meramente esecutivo di riscossione coattiva del credito vantato dalla P.A. ed in particolare le modalità di esercizio dell’esecuzione forzata, non possono che essere conosciute dal giudice ordinario secondo parametri di legittimità tutti interni alla disciplina dell'esecuzione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale "In tema di contributi di urbanizzazione determinati a carico del beneficiario di concessione edificatoria sussiste la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alle contestazioni attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione (se mediante l'impiego dello strumento del ruolo ovvero mediante l'ingiunzione del sindaco), mentre deve essere esclusa per quelle che investano l'an od il quantum di detti contributi, vertendosi in tema di atti autoritativi dell'ente territoriale, denunciabili davanti al giudice amministrativo" (Cassazione civile, sez. un., 19 ottobre 1998, n. 10365). In conclusione il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in oggetto e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario".

sentenza TAR Veneto 620 del 2013

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