La destinazione a “uso comune”, se le opere possono essere realizzate dal privato, è un vincolo conformativo e non espropriativo

28 Gen 2013
28 Gennaio 2013

Lo ribadisce la sentenza del TAR Veneto n. 13 del 2013.

Scrive il TAR: "tutto il compendio di proprietà è stato inserito in un Progetto Unitario di comparto, che consente di trasferire tutta la capacità di sfruttamento edificatorio (con riguardo alla destinazione D) sul mappale 749.
Orbene, come sottolineato dalla difesa comunale, ciò consente di utilizzare al massimo il rapporto fra superficie disponibile e volumetria realizzabile, con un indice elevato.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, anche alla luce dei contenuti senza dubbio innovativi presenti nella legislazione regionale in materia urbanistica e specificatamente con riferimento agli istituti dei crediti edilizi, della perequazione e delle compensazioni, è possibile assicurare, senza il ricorso alla procedure espropriative, indubbi vantaggi che compensano il privato delle limitazioni derivanti alla proprietà, con contemporanea soddisfazione delle esigenze di interesse pubblico.
Ed è questo ciò che è avvenuto nel caso di specie, dove, a fronte della concentrazione sul mappale 749 della capacità edificatoria di tutto l’ambito di proprietà, è stata prevista la destinazione ad attrezzature di interesse comune per l’altro mappale n. 223.
In tale ottica perequativa, le nuove previsioni non appaiono così penalizzanti come prospettate dalla difesa istante, anche in ragione dell’ulteriore considerazione per cui le possibilità di utilizzazione anche della parte di proprietà destinata ad uso comune non sono state riservate esclusivamente alla mano pubblica.
Come, invero, riconosce espressamente la stessa difesa istante nella sua ultima memoria, le previsioni di piano non escludono che la realizzazione delle opere necessarie per gli spazi di uso comune siano affidabili anche alla proprietà privata, che quindi può trarre vantaggio in ogni caso dall’impiego ad uso pubblico della porzione di proprietà.
Il che consente di escludere, secondo il costante insegnamento dettato a partire dalla sentenza della Corte .Costituzionale n. 179/99 e dell’A.P., C.d.S, n. 7/2008, che nella fattispecie non sia configurabile un vincolo di contenuto espropriativo, trattandosi in realtà, proprio per le ragioni testè ricordate, di un vincolo conformativo della proprietà".

sentenza tar Veneto 13 del 2013

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