La parziale sopraelevazione può essere un volume tecnico oppure una nuova costruzione

07 Gen 2013
7 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1563 del 2012 si occupa dell'impugnazione di un permesso di costruire con il quale il Comune ha autorizzato a a eseguire lavori di innalzamento sottotetto n. 3 fori finestra e nuova scala interna. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, la violazione dell'art. 11 del Dpr 380/2001, in relazione alle norme civilistiche sulle distanze fra le costruzioni (art. 873 cod. civ.). A parere dei ricorrenti, le opere oggetto del permesso di costruire comportavano la realizzazione di un innalzamento del tetto dell’unità immobiliare destinato a sovrastare (mentre prima sottostava) il tetto e l’unità immobiliare dei ricorrenti. Per i ricorrenti detto ampliamento configurerebbe una nuova costruzione, che deve rispettare le distanze minime.

Il TAR accoglie il ricorso: " I lavori sopracitati, per il Comune resistente, non integrerebbero la fattispecie della “nuova costruzione”, bensì dovrebbero essere qualificati quale una “parziale sopraelevazione” non avente peso urbanistico e volumetrico. L’intervento sarebbe, pertanto, sottoposto all’art. 877 del codice civile laddove, nel disciplinare le costruzioni in aderenza, consente la sopraelevazione di cui si tratta... L’esame della documentazione prodotta, la stessa apertura delle luci (o vedute che siano), evidenzia come non si sia in presenza di un semplice volume tecnico, così come sostenuto dall’Amministrazione comunale.
Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale devono considerarsi vani tecnici, solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere collocati al suo interno e che, in quanto tali, non solo non sono abitabili, ma non sono nemmeno suscettibili di essere considerati dei volumi autonomi.
Come, peraltro, ha confermato una recente pronuncia di merito (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 5 gennaio 2012, n. 38) ..” vanno considerati come volumi tecnici (come tali non rilevanti ai fini della volumetria di un immobile) quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali - e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita - le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura (impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda)”.
Ulteriori pronunce hanno evidenziato come l’esistenza di una scala interna, così com’è presente nel caso di specie - e nell’ambito della realizzazione di un vano sottotetto - , “costituisce un indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, “non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 29-04-2011, n. 1105)”.
3. E’ allora evidente come non ci si possa esimere dal qualificare, il manufatto oggetto del permesso di costruire ora impugnato, quale nuova costruzione e, ciò, con l’ulteriore conseguenza di ritenere esistente la violazione delle distanze tra le costruzioni e il vizio di difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione Comunale.
Quest’ultima, infatti, ha adottato il permesso di costruire, ora impugnato, senza considerare il rispetto delle distanze minime prescritte dal codice civile (art. 873 c.c.), attività cui l’Amministrazione era tenuta in considerazione della piena vigenza di detti limiti anche in quelle valutazioni tipiche dell’esercizio di un’attività vincolata e propedeutiche al rilascio dei permessi di costruire".

sentenza TAR Veneto 1563 del 2012

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