Manca l’interesse a impugnare l’installazione di un nuovo impianto di carburanti se i bacini d’utenza sono diversi
Segnaliamo la sentenza del TAR veneto n. 1146 del 2012 in materia di nuovi impianti di distribuzione di carburanti.
Il ricorso del concorrente è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto “i due impianti di distribuzione hanno bacini d’utenza essenzialmente distinti (ex multis: TAR Lazio, I, 15.2.2012, n. 1526)”.
I motivi che hanno portato il TAR a questa conclusione sono i seguenti: “l’impianto di distribuzione di carburanti della ricorrente rispetto a quello contestato della controinteressata è sito in un tratto di strada a due corsie, separate da costruziooni che impediscono l’attraversamento della carreggiata, ed intercetta, nella relativa carreggiata, i veicoli che muovono nella direttrice Nord – Sud, mentre l’altro impianto, nella diversa carreggiata, intercetta i veicoli che si muovono nella perpendicolare direzione Est – Ovest.
Le due stazioni di servizio distano inoltre più di 500 metri.
Pertanto non vi è una rilevante interferenza tra i due flussi veicolari”.
Ricordiamo che l'articolo 35 del codice del processo amministrativo stabilisce al comma 1, lett. b) che il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso inammissibile "quando è carente l'interesse". Nelle recenti pronunzie il TAR Veneto ha mostrato un notevole rigore nel valutare se sussista l'interesse al ricorso, dichiarando inammissibili i ricorsi che non risultano supportati da un adeguato interesse.
Va ricordato che una sentenza che dichiara l’inammissibilità di un ricorso per carenza di interesse non implica anche che il ricorso sarebbe stato infondato nel merito: insomma l’atto impugnato potrebbe teoricamente anche essere illegittimo, ma il Tribunale non valuta questo aspetto, appunto perché rileva un impedimento processuale a farlo
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