Qual è la differenza tra il bed and breakfast e l’attività di affittacamere?

18 Giu 2014
18 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 714 si occupa della distinzione tra il bed and breakfast e l’attività di affittacamere, chiarendo che: “2.2 Sono, infatti, intuitive, oltre che correlate alla diversa normativa di riferimento, le differenze tra l’attività di bed and breakfast, compatibile con la destinazione abitativa e ammessa anche nelle zone E, e quella di affittacamere.

2.3 La prima è normata dalla L.r.V. n. 11/2013, che all'art. 31, quarto comma precisa che il bed and beakfast è compatibile con una destinazione abitativa dell’area in cui incide e ciò, in considerazione del fatto che in detta attività l’esercente conserva la residenza presso l'immobile in cui la stessa è ubicata.

2.4 A diversi presupposti si riconduce l’attività di affittacamere che, in quanto avente caratteristiche assimilabili alle strutture turistico ricettive, deve ritenersi non compatibile con la destinazione dell’area.

2.5 Analogamente deve ritenersi altrettanto peculiare l’attività agrituristica che, con l’attività di affittacamere, ha l’unico elemento in comune di poter essere dotata di posti letto destinati all'ospitalità, ma anch’essa risponde ad esigenze e ad un quadro normativo sostanzialmente differente.

2.6 La possibilità di esercitare l'azienda agrituristica è, infatti, strettamente connessa alla destinazione agricola della zona, attività che in quanto definita dall'art. 2 della Legge Reg. V. n. 28/2012 come "connessa al settore primario", può essere svolta ai sensi del successivo art. 3 da "imprenditori agricoli" che "utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola" e che, nel contempo, "assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche".

2.7 Ne consegue come non risulti evincibile alcuna illogicità nella scelta operata dall'Amministrazione di escludere lo svolgimento di affittacamere in un’area agricola in quanto il Comune di Venezia si è limitato a prendere atto della differenti caratteristiche delle attività sopra citate, disciplinandone l’ubicazione sul territorio solo su determinate aree.

2.8 E’ allora evidente la legittimità di una disciplina comunale che ha inteso diversificare le tipologie di attività riconducibili ai bed and breakfast e all’affittacamere e, ciò, nell’esigenza di consentire un uso razionale del territorio”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 714 del 2014

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