Quando non c’è un grave pericolo anche l’ordinanza contingibile e urgente richiede l’avviso di avvio del procedimento

13 Nov 2014
13 Novembre 2014

Il TAR Lombardia di Milano afferma che, per giurisprudenza costante, il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una urgenza qualificata, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata con specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza.

Si legge nella sentenza n. 2653 del 2014: "10. È, in particolare, fondata la censura con cui viene lamentata la violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Per giurisprudenza costante, il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una urgenza qualificata, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata con specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza.

Il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha, infatti, carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7, l. n. 241 del 1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell'ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato (cfr. T.A.R. Lazio (Roma) sez. II , 12/05/2014, n. 4898; Consiglio di Stato, sez. II, 15/03/2011, n. 1169).

Ebbene, nel caso di specie, rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione della precedente ordinanza n. 11 del 11/02/2010 con la quale il sindaco del comune di Bresso aveva disposto la sospensione immediata di tutte le attività elicotteristiche nel sito sud-occidentale del locale aeroporto - annullata con sentenza di questo Tribunale, sez. I, n. 2692/2010 anche per il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento – sono sopravvenuti i seguenti eventi, richiamati nel provvedimento impugnato:

- un rilevamento magnetometrico - effettuato in vista del VII incontro mondiale del Papa con le famiglie, tenutosi nel mese di giugno 2012 presso l’aeroporto di Bresso - ha riscontrato la presenza di potenziali residuati bellici in prossimità della struttura realizzata da A.r.e.u.;

- l’adozione delle diffide a demolire opere abusivamente realizzate all’interno dell’aeroporto n. 102, 103, 104 e 105 dell’ottobre 2012;

- un incidente che ha interessato un elicottero utilizzato dalla ricorrente per lezioni di volo, verificatosi in data 2 novembre 2012.

Nessuno di questi eventi integra quell’ “urgenza qualificata” che, sola, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, come è reso palese dal lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’ordinanza in questione (il 6 dicembre 2012) ed anche solo l’ultimo evento verificatosi in ordine di tempo (l’incidente del 2 novembre 2012)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Lombardia Milano 2653 del 2014

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