Prescrizione quinquennale anche per le sanzioni ambientali pecuniarie (ex art. 167, D.lgs. n. 42/2004)

30 Gen 2013
30 Gennaio 2013

 L’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), intitolato “Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”, al comma 5, dispone che: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 (ovvero A) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero  aumento di quelli legittimamente realizzati; B) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; C)  per  i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta  giorni. Qualora venga accertata  la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento  di  una somma  equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di  rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater,  si  intende  presentata  anche  ai  sensi e per gli effetti di cui al presente comma.”.

 La norma in commento contempla, quindi, a carico dell’autore di un danno in materia di tutela dei beni paesaggistici due misure alternative: la condanna alla rimessione in pristino a proprie spese (comma 1) dello stato dei luoghi oppure, ma solo  nei limitati casi sopra indicati, il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione.

 In merito a quest’ultima, l’interpretazione sistematica di quanto disposto all’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 porta a concludere che “la somma di denaro ivi prevista non costituisca una forma di risarcimento del danno, ma una sanzione amministrativa pecuniaria che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale e per la cui irrogazione è sufficiente il semplice fatto formale dell’accertata inottemperanza all’obbligo, previsto dalla legge, di chiedere ed ottenere l’autorizzazione paesaggisitica prima di eseguire un’opera” (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili – 10/8/1996, n. 7403; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I –  8/3/2004, n. 542).

 Alla luce di quanto detto fin d’ora, sorge spontanea la domanda: le sanzioni ambientali pecuniarie relative ad opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica si prescrivono in 5 anni?

Questo è il quesito a cui ha dato risposta il T.A.R. Veneto con la sentenza breve n. 59, 21 gennaio 2013. Le parti in causa sostenevano da un lato la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dell’illecito commesso e venutasi a determinare per effetto della conseguita concessione in sanatoria (previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica); dall’altro lato l’impossibilità del conteggio dei 5 anni, dato il non definito ammontare della sanzione.

Il T.A.R. stabilisce che: “il principio di autonomia delle due tipologie di violazioni, evocato dall'Amministrazione appellante, va rettamente inteso nel senso che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio non fa ex se venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, ma non anche che essa non spiega alcuna influenza sulla permanenza di quest'ultima; ne consegue che proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 28 legge n. 689 del 1981. L'opposto avviso, oltre a comportare - come detto - la sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria de qua, si porrebbe in contrasto con fondamentali principi di matrice penalistica (come noto richiamati dalla ridetta legge n. 689 del 1981 anche in materia di illeciti amministrativi), alla stregua dei quali la nozione di illecito a carattere permanente ovvero con effetti permanenti postula necessariamente, pena il configurarsi di una sorta di non ammissibile responsabilità oggettiva, che il responsabile dell'illecito conservi la possibilità di far cessare la permanenza dell'illecito stesso, ovvero di rimuoverne gli effetti”.

dott.sa Giada Scuccato

sentenza Tar Veneto 59 del 2013

Tags: , ,
2 replies
  1. Giada Scuccato says:

    Ringrazio l’arch. Zampieri per la segnalazione e ho provveduto a modificare la nota per evitare equivoci,

    Rispondi
  2. arch mirko zampieri says:

    per non far confusione consiglio la lettura dell’intera sentenza, così il tema sarà più chiaro.
    il commento è un po’ fuorviante nella misura in cui sembra che la demolizione o la sanzione siano alternative. Non è così.
    l’art 167 DLgs 42/04, comma 1, prevede in primo luogo che “In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.”
    “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore E’ TENUTO (…cioè deve!) al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima solo nel caso in cui si ottenga l’accertamento di compatibilità” (comma 5)
    se si rilascia accertamento si deve pagare una sanzione.
    non si capisce poi perchè il comune in questione si è riservato di chiederne il pagamento … 14 anni dopo. mah !

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a arch mirko zampieri Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC