Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

09 Apr 2013
9 Aprile 2013

E' stato pubblicato sulla GU n.80 del 5-4-2013 ed entrerà in vigore il 20 aprile 2013 il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)".

Segnaliamo che l'articolo 39 stabilisce che la pubblicazione degli atti di governo del territorio, come, per esempio, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione e le loro varianti, è condizione per l'acquisizione di efficacia di detti atti.

"Art. 39  Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

   1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti;

    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o approvazione; i relativi allegati tecnici.

  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune interessato, continuamente aggiornata.

  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente legislazione statale e regionale".

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

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