Semplificazione dei controlli sulle imprese

25 Feb 2013
25 Febbraio 2013
L'Art. 14 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - all'art. 14 prevede che:
5. Le regioni .......  e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata. La CONFERENZA UNIFICATA ha approvato il 24 gennaio 2013 l'intesa  sulle  linee  guida  in  materia  di  controlli,   ai   sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35, (Repertorio atti n. 2/CU), che è stata pubblicata sulla GU n. 42 del 19-2-2013.Si allegano l'intesa e l'allegato pubblicati sulla G.U.

 
Estratto dell'art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese

  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
((dell'Unione  europea)),  ai  principi  della   semplicita',   della proporzionalita' dei controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti
burocratici  alla  effettiva  tutela   del   rischio,   nonche'   del coordinamento  dell'azione  svolta  dalle  amministrazioni   statali,
regionali e locali.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese.
  4. I regolamenti sono emanati  ........ in base ai seguenti  principi  e  criteri  direttivi,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e delle ispezioni gia' effettuate;
    d) collaborazione ((. . . )) con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
    f) ((razionalizzazione, anche mediante riduzione  o  eliminazione di  controlli  sulle  imprese,  tenendo   conto   del   possesso   di
certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO))
o  altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate,  da

un  organismo  di  certificazione   accreditato   da   un   ente   di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai
sensi  del  Regolamento  2008/765/CE,  o  firmatario  degli   Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
 

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