Sentenze sul P.I.: il rapporto tra la vicinitas e l’impugnazione degli strumenti urbanistici
Il T.A.R. Veneto, dopo aver costantemente chiarito che la mera vicinitas non è sufficiente per impugnare le scelte edilizie del vicino-confinante, giunge ad affermare che essa non è più sufficiente anche per impugnare le scelte urbanistiche dell’ente: “Sul punto, va in ogni caso osservato che – come da costante orientamento della Sezione - la mera vicinitas non può assurgere a requisito sufficiente al fine della legittimazione alla proposizione del ricorso, in quanto è sempre necessario stabilire la sussistenza del pregiudizio che la conformazione urbanistica di una determinata area potrà avere sugli interessi del soggetto istante, così da necessitare la dimostrazione delle ripercussioni, anche in termini di diminuzione del godimento del proprio bene, che dette previsioni possono comportare.
Nel caso di specie nulla è stato comprovato al riguardo, essendosi parte ricorrente limitata a denunciare il pregiudizio derivante dalla compromissione di un ambito del territorio per effetto della riduzione dell’area verde, come tale genericamente pregiudizievole dell’interesse, facente capo alla collettività, al contenimento dell’edificato: ne consegue l’inammissibilità della doglianza, formulata in termini generali a contestazione delle scelte pianificatorie, non essendo ammesso il ricorso allo strumento giurisdizionale quale controllo generalizzato sulla legittimità delle scelte dell’amministrazione” (T.A.R. Veneto, sez. II, 09.05.2013, n. 687; Id., 09 maggio 2013, n. 686).
In realtà, in alcuni casi, il Collegio ritiene che la perdita di una visuale bucolica possa costituire ex se una lesione più che sufficiente per legittimare l’impugnazione dello strumento urbanistico: “nel caso di specie, i ricorrenti non vantano una mera “vicinitas” rispetto al nuovo intervento edificatorio, ma subiscono da questo un pregiudizio certo e concreto in termini di compromissione del godimento delle loro proprietà.
Il nuovo insediamento residenziale, infatti, andrebbe ad occupare l’area agricola antistante le villette abitate dai ricorrenti, le quali attualmente si trovano sul limite esterno dell’edificato urbano e possono beneficiare del verde e del silenzio della campagna e di una visuale ampia e libera.
In particolare, con il contestato intervento si prevede l’inserimento, in tale area confinante, di diversi fabbricati a due piani fuori terra, che dovrebbero ospitare, in tutto, circa 80 abitanti, nonché di edifici a destinazione commerciale-direzionale, quindi, la realizzazione di nuove strade, parcheggi ed opere infrastrutturali. Il che, oltre a ripercuotersi negativamente sulla conformazione del paesaggio, inevitabilmente determinerà un aumento del traffico veicolare e pedonale, e un connesso aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico, con conseguenti riflessi negativi sulla qualità della vita degli attuali residenti.
D’altra parte è evidente come una cosa è avere di fronte la propria residenza una fascia agricola di territorio precollinare e altra cosa ancora essere fronteggiati da un insediamento residenziale.
Pertanto, in considerazione delle rilevanti dimensioni dell’intervento edilizio progettato e dei prevedibili riflessi che lo stesso può ragionevolmente produrre sulla sfera giuridica dei ricorrenti, si ritiene che nella specie non possa negarsi, in capo a costoro, l'esistenza di un interesse differenziato e qualificato. (Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5715/2012 che ha riguardato un caso analogo)”.
Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.
dott. Matteo Acquasaliente
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