Sentenze sul P.I.: il P.I. può modificare la destinazione di un’area impressa dal precedente PAT?
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 09 maggio 2013 n. 683, dichiara che, ex art. 17, c. 2, L.R. Veneto n. 11/2004, il contenuto del Piano degli Interventi deve essere coerente con le disposizioni previste dal Piano di Assetto del Territorio.
Chiarito che: “il Piano degli Interventi, nella disciplina regolativa, ha immotivatamente e inspiegabilmente riclassificato l’area di proprietà della ricorrente come “sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione” precludendo, in tal modo, ogni possibilità di trasformazione urbanistica dell’area in questione e sottoponendola ad una particolare tutela conservativa. Tale scelta si pone in aperto ed insanabile contrasto con il P.A.T. vigente che invece qualifica l’area come periurbana disciplinata dall’art. 51 delle NTA al PAT, sopra riportato”, il Collegio afferma che: “la delibera impugnata di approvazione del P.I., nella parte in cui riclassifica l’area di proprietà della ricorrente, qualificata dal P.A.T. come “periurbana” ex art. 51 delle N.T.A., in “sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione” ex art. 142 delle N.T.O. al P.I., si pone in netto contrasto con le scelte strategiche di sviluppo del territorio stabilite dal piano urbanistico di livello superiore, e ciò in violazione dell’art. 17 della L.R. n. 11/2004, che impone al P.I. di disciplinare gli interventi “in coerenza ed in attuazione del piano di assetto del territorio”.
Conformemente il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 09 maggio 2013 n. 676, afferma che il PI può comunque modificare (radicalmente) la destinazione di un’area impressa dal precedente PAT, soltanto a seguito di un’istruttoria seria ed approfondita e tramite una motivazione specifica e puntuale atta a dimostrare la ragionevolezza della scelta: “Tale modo di procedere è pertanto, non solo contraddittorio, ma si pone in aperto ed insanabile contrasto con la destinazione allo sviluppo insediativo previsto dal P.A.T. per l’area in questione (la quale è stata invece, dal P.I., relegata alla totale inedificabilità che caratterizza la disciplina dei sub ambiti agricoli di ammortizzazione e transizione). Una così radicale variazione della destinazione urbanistica dell’area, se espressione del potere del pianificatore, in sede di P.I., di precisare l’effettiva dimensione e l’ubicazione delle linee di sviluppo insediativo (ex art. 51, punto 51.02), doveva essere sorretta da una sufficiente motivazione, basata su risultanze acquisite attraverso un’istruttoria, ad esempio sulle specifiche caratteristiche dell’area, idonea a dimostrare la ragionevolezza della scelta e la sua coerenza con le prescrizioni del P.A.T.”.
Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.
dott. Matteo Acquasaliente
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