Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite
La Corte di cassazione penale, in tema di delitti contro la P.A., ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio (un tempo contemplato all’art. 323 c.p.), non è suscettibile di revoca, ex art. 673 c.p.p., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis c.p., introdotto dall’art. 9 d.l. 92/2024, come convertito dalla l. 112/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
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