Condanne penali e licenza di porto di fucile uso caccia
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 32 l. 157/1992, cioè la sospensione o revoca della licenza di fucile per uso caccia, quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’Autorità di pubblica sicurezza l’esercizio del generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’art. 39 TULPS. Ciò in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall’indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto alla P.A. di vietare la licenza di porto d’armi, nonché dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni, la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle.
Post di Alberto Antico – avvocato
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