Foglio di via obbligatorio del soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica

15 Feb 2016
15 Febbraio 2016

Il TAR Veneto precisa che per emanare il foglio di via obbligatorio non basta che una persona rientri nelle categorie delle persone poco raccomandabili previste dalla legge, ma occorre anche motivare perchè la stessa sia in concreto pericolosa per la sicurezza pubblica.  

Il foglio di via obbligatorio può essere adottato dal Questore quando ricorrono le condizioni già previste dagli art. agli artt. 1 e 2 del d.1 gs 6 settembre 2011 nr. 159 che riprendono, quanto già previsto dagli artt 1 e 2 della Legge 27 dicembre 1956 nr. 1423 oggi abrogati.

Ai fini dell'ordine di rimpatrio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della medesima legge (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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