Sottoprodotto idoneo al riempimento di una discarica
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come sottoprodotto e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una ex cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a, b, c, d dell’art. 184-bis, co. 1 del codice dell’ambiente. La certezza del riutilizzo di cui alla lett. b cit. non deve essere delibata in astratto, ma in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del medesimo codice, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento di recupero ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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