Distanza tra pareti finestrate in centro storico
Il TAR Veneto rileva che la deroga alla distanza minima di 10 m tra pareti finestrate prevista dal d.m. n. 1444/1968 per le zone A è limitata alle ipotesi di mero risanamento conservativo o ristrutturazione; non si può perciò estendere agli interventi di ampliamento, da considerarsi quindi come ipotesi di nuova costruzione anche se connessi ad una ristrutturazione edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!