I commi 2 e 3 dell’art. 9 del DM 1444/68 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone “C)” e non alle zone classificate come “B)”

24 Mar 2014
24 Marzo 2014

Il TAR Veneto, con al sentenza n. 364 del 2014 afferma che i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del DM 1444 del 1968 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come "C" e non a quelle "B": "5. Deve essere respinto anche quanto contenuto nel sesto motivo nell’ambito della quale si sostiene che risulterebbe violato l’art. 9 comma 3 del DM del 02/04/1968, nella parte in cui prevede la necessità che siano rispettate le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli. 

5.1 Sul punto risulta dirimente constatare l’inapplicabilità di detta disposizione al caso di specie e, in ciò, considerando come i comma 2 e 3 dell’art. 9 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone “C)”, fattispecie pertanto estranea ai
manufatti, come quello in esame, che rientra nell’ambito delle zone classificate come “B)”.

geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 364 del 2014

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1 reply
  1. Stefano says:

    La cosa che ancora non mi è chiara, e chiedo aiuto in questo a chi me sa più di me, è:
    l’ultimo capoverso del DM di applica a tutte le zone, quindi anche alle zone B, oppure alle zone C?
    In pratica, la distanza tra le pareti in zona B deve essere pari l’altezza del fabbricato qual’ora sia superiore a 10,00 m ?
    Grazie per chi mi saprà dare una risposta.

    Rispondi

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