Le distanze tra pareti finestrate sono inderogabili
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, n. 2 d.m. 1444/1968, n. 1444 è una norma tassativa ed inderogabile, che impone al proprietario dell’area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno 10 metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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