Chi è competente a reprimere gli abusi edilizi in fascia di rispetto idraulica?
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 3, co. 1 l.r. Veneto 41/1988 assegna alla Regione l’esercizio, in via residuale delle altre funzioni di “polizia idraulica”, diverse da quelle afferenti alle attività estrattive “nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” (art. 1, co. 1 l.r. cit.).
Tuttavia, tali funzioni non comprendono la competenza ad adottare gli atti repressivi in materia edilizia, restando gli stessi (a prescindere dalla natura della violazione contestata e dalla sua afferenza al regime delle distanze dai corsi d’acqua e dalle relative fasce di rispetto) in capo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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