Modificata la legge: i Comuni possono acquistare a titolo oneroso i beni soggetti alle procedure di esproprio
La legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione, con modificazioni, del D. L. 08 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” e pubblicata nella G.U. n. 132 del 07 giugno 2013, conferma che gli enti locali possono acquistare immobili a titolo oneroso laddove siano dichiarati di pubblica utilità ex D.P:R. 327/2001, come preannunciato nel post del 28 maggio 2013.
La legge è entrata in vigore il giorno 08 giugno 2013e per la parte che ivi interessa recita: “Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). -
1. Nel rispetto del patto d stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché' alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.
dott. Matteo Acquasaliente
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