P.E.E.P. e procedura espropriativa
Il TAR Veneto ha affermato che l’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, qual è il P.E.E.P. ha, per un verso, effetto legale di dichiarazione di pubblica utilità , d’indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare e, per altro verso, l’effetto di delimitare il potere espropriativo entro il termine di durata del piano stesso.
In particolare, poiché il P.E.E.P. ha efficacia ex lege per 18 anni (art. 9 l. 167/1962; art. 38 l. 865/1971; art. 51 l. 457/1978), il decreto di esproprio che sia emesso entro tale lasso temporale è pleno jure tempestivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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