P.E.E.P. e programma pluriennale di attuazione
Nel caso di specie, il privato sosteneva che la mancata formazione del programma pluriennale di attuazione del piano di zona relativo alle aree incluse in un P.E.E.P. avrebbe precluso l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, per assenza di un atto presupposto.
Il TAR Veneto ha invece affermato che la mancanza del programma pluriennale di attuazione non si configura come limite al corretto esercizio della procedura espropriativa delle aree comprese nei piani approvati, bensì soltanto come impedimento alla cessione delle aree in regime di proprietà , dovendo la loro utilizzazione avvenire esclusivamente in regime di superficie (cfr. art. 38, co. 4 l. 865/1971).
Post di Alberto Antico – avvocato
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