Quando è adottabile l’acquisizione sanante?

09 Feb 2023
9 Febbraio 2023

Il TAR Veneto ha affermato che il provvedimento ex art. 42-bis T.U. espropri può essere adottato solo quando siano state escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si legge nella sentenza n. 1426 del 2022: “3. La domanda di annullamento è infondata.

4. Con il primo motivo le ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere per difetto del presupposto. Le ricorrenti affermano che il Comune non avrebbe potuto adottare il provvedimento ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 in presenza della dichiarata disponibilità alla cessione bonaria del fondo “previa corresponsione dell'integrale risarcimento dei danni subiti siccome stimati dalle CTU acquisite nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Verona n. 1356/2007 R.G.”. La motivazione fornita dal Comune nel provvedimento, riferita all’impossibilità di raggiungere un accordo in considerazione della insanabile distanza tra le valutazioni delle parti, sarebbe fallace perché l’indennità corrisposta sarebbe irrisoria e, comunque, le parti avrebbero potuto concordare la cessione lasciando impregiudicata la controversia risarcitoria.

Nella prospettazione delle ricorrenti la mera disponibilità alla cessione bonaria sarebbe sufficiente ad escludere la legittimità del provvedimento di acquisizione coattiva.

Il motivo non è fondato. Trai presupposti in presenza dei quali è consentita l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis D.P.R. 327/2001 vi è anche la valutazione circa l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, da effettuarsi “in stretta correlazione con le eccezionali ragioni di interesse pubblico richiamate dalla disposizione in esame” e “in comparazione con gli interessi del privato proprietario” (corte costituzionale n. 71/2015). “Per risultare conforme a Costituzione, l'ampiezza della discrezionalità amministrativa va delimitata alla luce dell'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, la quale ultima non risulta mutata neppure a seguito di trasformazione irreversibile del fondo. Ne deriva che l'adozione dell'atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l'extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni. Dunque, solo quando siano stati escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà. (Corte Costituzionale, 30/04/2015, (ud. 11/03/2015, dep. 30/04/2015), n.71).

Tale valutazione risulta compiuta dal Comune, il quale ha dato atto della notevole divergenza delle stime di danno delle ricorrenti rispetto a quelle ritenute congrue dal Comune e dell’impossibilità, dunque, di addivenire ad una transazione. Il provvedimento, inoltre, riporta le ragioni di interesse pubblico – non contestate - per le quali è necessario procedere all’acquisizione del bene (l’opera pubblica è una galleria necessaria per dare continuità alla strada di scorrimento veloce “Mediana”), costituendo un preciso obbligo dell’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ponendo termine all’occupazione abusiva del sottosuolo del fondo in questione. La possibilità di addivenire alla cessione del bene riservando alla sede giudiziale le questioni relative alla quantificazione del danno non risulta essere stata prospettata dalle ricorrenti nella sede procedimentale e, pertanto, non costituisce un’alternativa ragionevole all’adozione del provvedimento che l’amministrazione avrebbe potuto motu proprio considerare, implicando una non scontata disponibilità del privato. Neppure può considerarsi indice di sviamento l’esiguità dell’indennizzo riconosciuto nel decreto ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001 rispetto all’importo del risarcimento liquidato dai CTU nelle relazioni peritali espletate innanzi al giudice civile, poiché – in disparte la considerazione che si tratta di stime ancora sub iudice – con tale indennità il Comune non ha inteso liquidare i danni derivanti dall’opera subiti dalla SSS, ma solo indennizzare la MMM – esclusiva proprietaria del fondo - per il pregiudizio derivante dalla perdita della proprietà del sottosuolo occupata dalla galleria e il danno da occupazione abusiva dalla stessa subito a partire dal momento in cui è divenuta proprietaria del fondo.

Non può, inoltre, sottacersi che il Comune aveva già liquidato in favore della SSS l’importo di € 805.786,00 a titolo di indennità di espropriazione comprendente anche il danno all’attività produttiva subito dall’impresa per effetto dell’attività edificatoria del Comune.

Il provvedimento risulta, dunque, esente dai vizi dedotti con il primo motivo”.

sentenza TAR Veneto 1426 del 2022

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