Trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia espropriativa
Nel caso di specie, un proprietario dissenziente impugnava con un ricorso straordinario al Capo dello Stato, sotto vari profili procedimentali, gli atti di adozione ed approvazione di un PUA, di cui affermava espressamente “il carattere sostanzialmente espropriativo”. A suo dire, l’attuazione da parte del Consorzio ex art. 21 l.r. Veneto 11/2004 avrebbe comportato l’esproprio di aree di proprietà dei non aderenti al consorzio, per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da cedere o da asservire ad uso pubblico.
A seguito dell’opposizione della P.A. resistente, il proprietario trasponeva il ricorso innanzi al Giudice amministrativo.
Il TAR Veneto ha affermato che, ai fini del rispetto del termine per la trasposizione, a pena di inammissibilità del ricorso, entro il termine perentorio il ricorrente in via straordinaria deve effettuare sia il deposito dell’atto di costituzione, sia la notifica di tale avvenuto deposito, potendo ogni ulteriore atto, compreso il deposito della predetta notifica, intervenire successivamente.
Indipendentemente dalla sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di 60 giorni per il rito ordinario e di 30 giorni – com’è stato riconosciuta la fattispecie in esame – in ipotesi di dimidiazione di cui all’art. 119, co. 2 c.p.a., decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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