Autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico
Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, qualora non siano state esplicitate le ragioni per le quali i pareri contrari della Soprintendenza e dell’Unione dei Comuni in ordine alla tutela del paesaggio e alla conformità agli strumenti di pianificazione siano stati ritenuti recessivi rispetto ai pareri di altre PP.AA. preposte alla tutela di interessi più settoriali che esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla tipologia di opera.
La previsione dell’art. 12 cit. secondo cui l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, non toglie rilevanza agli oneri di fornire una motivazione adeguata e di effettuare un’istruttoria completa nel caso in cui siano state formalizzate, in conferenza di servizi e/o con appositi atti, argomentate obiezioni da parte delle PP.AA. locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti urbanistici di pianificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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