Serve l’autorizzazione paesaggistica per installare il fotovoltaico in un immobile con vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004?

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

In data 29 maggio 2025, pubblicavamo su Italiaius un post intitolato. "Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?".

A seguito delle riflessioni che ne sono conseguite, pubblichiamo una sintesi di quella che sembra una ragionevole risposta al quesito.

L'art. 7, co. 2 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora gli interventi elencati all'allegato A (attività edilizia libera) insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

A sua volta l'art. 20, co. 4 l. 241/1990 afferma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".

Pertanto, a mio parere si deve ragionare secondo uno schema di cerchi concentrici:

- se il vincolo paesaggistico deriva dall'art. 136, co. 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;

- se il vincolo deriva dalla lett. b) e c) negli altri casi, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica ma con termini perentori e silenzio-assenso;

- in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, per quanto sopra affermato, si usa la PAS.

In quest'ultimo caso, bisogna distinguere se il Comune è competente a rilasciare i provvedimenti paesaggistici:

- se sì, l'art. 8, co. 7 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6;

- se no, l'art. 8, co. 8 d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14  ss. l. 241/1990, con le variazioni individuate dal medesimo art. 8, co. 8.

Post di Alberto Antico - avvocato

5 replies
  1. Anonimo says:

    Vigenza del punto A.6 dell’Allegato A al DPR 31/2017, che individua gli interventi di lieve entità esonerati dall’autorizzazione paesaggistica.
    Tale punto prevede, tra l’altro:
    “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004”.

    Il D.Lgs. 190/2024, allegato D, ha espressamente abrogato l’art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011, privando tale disposizione del riferimento normativo su cui si fondava la parte più rilevante della fattispecie.

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  2. Anonimo says:

    Ma il parere tiene debitamente conto che il DPR 31/2017, all’allegato A, punto 6, prevede ancora l’esenzione da paesaggistica per determinate tipologie di interventi?

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  3. Anonimo says:

    da come è scritta la norma, appare che: dove ci sono Vincoli culturali/paesaggistici: fanno sempre scattare almeno una PAS, mai attività libera.

    L’attività libera è ammessa solo in aree ordinarie, prive di vincoli. Dove c’è maggiore sensibilità del territorio, il legislatore adotta un regime più cauto: la PAS è il livello minimo accettabile di procedura.

    La ratio è quella di non escludere mai il controllo pubblico minimo in ambito vincolato, neanche per gli impianti rinnovabili, pur con l’intento generale di accelerarne la diffusione. Si tratta di un compromesso tra esigenze ambientali ed esigenze di tutela del patrimonio.

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    • Anonimo says:

      Appare anche logico: si passa da 1MW, a impianti solari fotovoltaici, di potenza fino
      a 12 MW, in attività libera.

      Rispondi
  4. Anonimo says:

    Se io leggo il post che dice: Serve l’autorizzazione paesaggistica per installare il fotovoltaico in un immobile con vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 190/2024?

    e poi leggo cosa dice l’art. 7 c. 1
    Art. 7.
    Attività libera
    1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione
    o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

    e lo metto a confronto con l’art. 7 bis c, 5 del Dlgs. n. 28/2011, che dice : sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    ora non si parla di : ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Vuol dire che serve?

    Rispondi

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