Il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

21 Feb 2026
21 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, l’elencazione delle professioni ordinistiche abilitate, risultante dal combinato disposto dell’art. 35, co. 3 d.lgs. 241/1997 e dell’art. 3, co. 3 d.P.R. 322/1998 ha carattere tassativo e non è suscettibile di estensione interpretativa a favore dei tributaristi, non organizzati in un ordine istituito per legge.

Il visto di conformità può avere un duplice valore legale: a) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione fiscale inviata all’amministrazione finanziaria con la documentazione a questo scopo presentata al professionista dal contribuente e la loro conformità alle disposizioni normative che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto (cd. visto leggero); b) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (cd. visto pesante).

Post di Alberto Antico – avvocato

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