Il cessionario di un credito verso il GSE
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la qualità di cessionario del credito verso il GSE, in assenza di voltura della convenzione, conferisce esclusivamente la legittimazione a ricevere i pagamenti, ma non quella a ricorrere avverso i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, nella misura in cui essi incidano sul solo rapporto incentivante che lega il titolare dell’impianto ed il gestore.
Il GSE non ha l’obbligo di comunicare al cessionario del credito derivante dalla convenzione incentivante l’avvio del procedimento di verifica e di controllo ex art. 42 d.lgs. 28/2011, in quanto soggetto titolare di un mero interesse di fatto. Il cessionario non è destinatario di un effetto diretto del procedimento di verifica, ma solo di un effetto riflesso, e non vi è una previsione legale secondo cui debba intervenire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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